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03/04/2026

Tassazione delle plusvalenze da trading crypto: guida completa

Scopri come funziona la tassazione delle plusvalenze da trading di criptovalute in Italia

Se generi plusvalenze con il trading di cripto-attività i guadagni ottenuti sono soggette a tassazione. In questa guida ti spieghiamo come funziona il calcolo, quando scatta l’imposta, cosa devi dichiarare e come puoi compensare eventuali minusvalenze. Troverai esempi concreti e aggiornati al 2025, con un occhio al Quadro RT (o al Quadro T per chi compila il 730) e alle corrette regole di contabilizzazione, come il metodo LIFO.

AGGIORNAMENTO – maggio 2025: con una FAQ ufficiale del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 2.000€ previsto per il 2023 e 2024 non è una soglia on/off ma una franchigia: si tassa solo la parte eccedente. I contenuti dell'articolo che stai leggendo sono coerentemente aggiornati. Se nel 2024 hai versato il 26% sull’intera plusvalenza, hai diritto a un rimborso di 520€.

Cosa si intende per trading di criptovalute?

Fare trading significa gestire l'operatività su diverse coppie di scambio, che si tratti di fiat-to-crypto (BTC/EUR) o crypto-to-crypto (ETH/BTC), per capitalizzare la volatilità delle cripto-attività. Nello spot trading, acquistiamo direttamente l'asset per posizionarci long e beneficiare dei rialzi di mercato. Al contrario, per operare al ribasso (short) o a leva, dobbiamo spostarci sui mercati dei derivati (come i Futures o i CFD).

Attenzione, però: per il Fisco non è tutto uguale. Mentre lo spot trading rientra nel regime delle cripto-attività, per determinati contratti derivati e strumenti finanziari simili la tassazione segue regole specifiche e diverse, che esulano dal calcolo standard delle plusvalenze crypto.

Quando scatta l’imposta: la realtà del cash-out

Una plusvalenza generata dal trading è fiscalmente rilevante solo quando realizziamo un’operazione di "realizzo". In termini semplici, il guadagno diventa imponibile nel momento in cui convertiamo le nostre cripto-attività in una forma patrimoniale certa o liquida.

Vediamo insieme i casi principali che integrano questa fattispecie:

  • conversione in valuta fiat: quando scambiamo le nostre crypto in Euro, Dollari o altre valute a corso legale;

  • acquisto di beni o servizi: quando utilizziamo direttamente le crypto come mezzo di pagamento nel mondo reale o digitale;

  • permuta tra asset di natura economica diversa: questo è un punto cruciale. Se scambiamo, ad esempio, un utility token (come UNI) con un payment token (come BTC), stiamo effettuando un’operazione fiscalmente rilevante.

Al contrario, non generiamo alcuna imposizione nel caso di permute tra asset che mantengono le medesime funzioni e caratteristiche, come i passaggi ETH/wETH o gli scambi tra stablecoin ancorate alla stessa valuta (es. USDT/EURT).

Questo momento di cessione è quello che definiamo comunemente cash-out: è il passaggio in cui trasformiamo un asset volatile in un valore certo. Ed è esattamente in questo istante che nasce l'obbligo fiscale e che dobbiamo essere pronti con i dati di Finbooks alla mano.

Franchigia: si tassa ogni euro di profitto

Per l’anno fiscale 2024 (che abbiamo dichiarato nel 2025), l’imposta del 26% si applicava solo sulla parte eccedente i 2.000 euro di plusvalenze. Si trattava di una franchigia: l’imponibile si calcolava sottraendo i 2.000€ dal totale dei guadagni.

A partire dall’operatività 2025 (ovvero i redditi che dichiariamo ora, nel 2026), questa soglia è stata eliminata. Ogni plusvalenza è diventata tassabile sin dal primo euro. Inoltre, in base alla nuova normativa, le plusvalenze generate dalle cripto-attività sono soggette a partire dal 1 Gennaio 2026 a un’aliquota del 33%, a meno che non si tratti di fattispecie specifiche che restano al 26%.

Cosa non viene incluso nel trading di crypto

Non tutti gli strumenti legati al mondo crypto seguono le stesse regole fiscali. Per muoverci correttamente con Finbooks, dobbiamo distinguere nettamente tra due tipologie di operatività:

  • trading spot: acquistiamo e vendiamo direttamente le cripto-attività (come BTC, ETH o USDT) su exchange o tramite transazioni wallet-to-wallet. In questo caso possediamo realmente l'asset e ogni operazione di vendita (o permuta rilevante) viene considerata dal fisco come una potenziale plusvalenza;

  • trading di derivati: operiamo con strumenti come Futures, Opzioni, CFD o ETF crypto. Qui non possediamo mai fisicamente il sottostante, ma gestiamo solo una posizione aperta sulla variazione del suo prezzo.

Dobbiamo fare molta attenzione: il trading di derivati non rientra nella disciplina fiscale delle cripto-attività, ma segue le regole degli strumenti finanziari derivati tradizionali. Questo significa che i calcoli e i quadri della dichiarazione cambiano completamente.

Ricordiamoci che la tassazione sulle cripto-attività non scatta finché non realizziamo un'operazione di cash-out. Le operazioni puramente interne tra asset con la stessa funzione economica non generano imposta. Tuttavia, nel momento in cui convertiamo un asset in un valore certo (valuta fiat) o in uno con funzione diversa, entriamo nel pieno perimetro fiscale.

Cosa fare se abbiamo registrato delle perdite?

Possiamo compensare le minusvalenze con le plusvalenze generate nello stesso anno fiscale per abbattere l'imponibile. Se le perdite superano i guadagni, l'eccedenza può essere riportata a nuovo nei quattro anni successivi. Si tratta di una leva fiscale fondamentale, specialmente per chi opera in modo continuativo: non tracciare correttamente una perdita oggi significa rinunciare a uno sconto fiscale certo sui profitti di domani.

Come calcoliamo le plusvalenze: il criterio LIFO

In Italia, il calcolo delle plusvalenze da crypto trading non è a libera scelta: dobbiamo seguire rigorosamente il criterio LIFO (Last In, First Out). Questo significa che, nel momento in cui vendiamo una parte del nostro portafoglio, consideriamo cedute per prime le cripto-attività acquistate più di recente.

Vediamo un esempio pratico:

  • acquistiamo 1 BTC a gennaio a 20.000€

  • acquistiamo un altro 1 BTC a marzo a 25.000€

  • a giugno vendiamo 1 BTC a 30.000€

Secondo il metodo LIFO, consideriamo venduto il secondo Bitcoin (quello di marzo): la nostra plusvalenza sarà di 5.000€. Se avessimo usato il prezzo medio, il calcolo sarebbe stato completamente diverso (e sbagliato agli occhi dell'Agenzia delle Entrate).

Un alert fondamentale: se non siamo in grado di ricostruire con "elementi certi e precisi" il prezzo di carico (ovvero quanto abbiamo pagato originariamente l'asset), la normativa impone un valore di acquisto pari a zero. In questo scenario disastroso, l'intera somma incassata al momento del cash-out diventerebbe plusvalenza tassabile, costringendoci a pagare imposte enormemente superiori al dovuto.

Dove vanno dichiarate le plusvalenze da trading di crypto: Quadro RT e T

Se abbiamo fatto trading e realizzato plusvalenze, il passaggio obbligato è la dichiarazione dei redditi. Il quadro di riferimento dipende dal modello fiscale che utilizziamo per l'anno d'imposta 2025:

  • modello Redditi PF: dobbiamo compilare il Quadro RT, la sezione dedicata ai redditi diversi di natura finanziaria;

  • modello 730/2026: per chi non ha partita IVA, è confermato l'utilizzo del Quadro W (che ha accorpato le funzioni del vecchio quadro RT e RW per semplificare la vita ai contribuenti).

In entrambi i casi, non basta inserire un numero: dobbiamo avere calcoli certi, documentazione a supporto e conservare ogni dato per almeno cinque anni in caso di controlli.

Attenzione: le plusvalenze non arrivano solo dal trading

Un errore comune è pensare che solo l'attività di compravendita generi tasse. In realtà, ai fini fiscali dobbiamo includere nel calcolo complessivo anche:

  • la vendita di crypto ricevute tramite airdrop o attività di rendita in DeFi (es. yield farming, reward);

  • il riscatto di token da protocolli di lending o staking;

  • la cessione di NFT;

  • qualsiasi swap che comporti un realizzo economico su cripto-attività con diversa natura economica.

Ogni singola interazione va monitorata e ricostruita perché, se fiscalmente rilevante, deve finire dritta nei quadri della nostra dichiarazione.

Automatizza il calcolo con Finbooks

Siamo onesti: se facciamo molte operazioni, passiamo da un exchange all'altro e ci muoviamo tra CeFi e DeFi, ricostruire tutto a mano è un suicidio digitale. Tra calcoli LIFO, report incrociati e scadenze, il rischio di sanzioni è altissimo.

  • calcola le plusvalenze applicando rigorosamente il metodo LIFO;

  • distingue automaticamente le operazioni rilevanti da quelle che non generano imposta;

  • genera report pronti per la compilazione dei quadri fiscali;

  • gestisce le minusvalenze, tenendo traccia di quelle da compensare nei 4 anni successivi.

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